Lo statuto

Art. 1 – Costituzione

Il COMITATO LEONARDO – ITALIAN QUALITY COMMITTEE è un’Associazione senza scopo di lucro, costituita sotto gli auspici di Confindustria e dell’Istituto Nazionale per il Commercio Estero – I.C.E., su iniziativa di alcune personalità italiane che ne hanno definito gli obiettivi e ne hanno voluto rendere partecipi altre personalità, in qualità di Soci aderenti

L’Istituto nazionale per il Commercio Estero e Confindustria sono soci fondatori e, in quanto tali, sono rappresentati in Assemblea dai rispettivi legali rappresentanti pro-tempore e sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo.

Dall’entrata in vigore della legge n. 214 del 22 dicembre 2011 l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata “Agenzia”, ha assunto la qualifica di Socio fondatore subentrando all’ICE.

All’Associazione possono aderire società e personalità italiane e straniere, interessate a sostenere l’affermazione dell’immagine complessiva dell’Italia e degli italiani all’estero.

Art. 2 – Sede

Il COMITATO LEONARDO – ITALIAN QUALITY COMMITTEE ha Sede legale in Roma presso l’Agenzia, e può operare anche avvalendosi della rete degli Uffici dei Soci Fondatori in Italiae all’estero.

La durata del COMITATO LEONARDO – ITALIAN QUALITY COMMITTEE è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con delibera straordinaria dei Soci.

Art. 3 – Scopi

L’Associazione è un ente senza scopo di lucro che promuove l’economia, la cultura, la scienza, la tecnologia e il prodotto italiano di alta qualità nel suo complesso con l’obiettivo di:

– operare a favore di una maggiore conoscenza all’estero dell’economia, della cultura, della tecnologia e della scienza italiana, in funzione di un maggiore prestigio del Paese;

– promuovere la presenza italiana all’estero attraverso i prodotti di alta qualità;

– operare a favore della diffusione del made in Italy;

– favorire, attraverso l’adesione di italiani di fama internazionale, la realizzazione di iniziative per la diffusione nel mondo della qualità e della tecnologia del Made in Italy;

– proporre ed attivare tutte quelle iniziative in grado di assicurare il raggiungimento dei propri obiettivi.

Al fine di raggiungere gli obiettivi suddetti potrà svolgere le seguenti attività:

– organizzare, anche all’estero, convegni, meeting, tavole rotonde, mostre, rassegne, trasmissioni radio-televisive ed ogni altra manifestazione, iniziativa o intervento per la valorizzazione e la diffusione dell’eccellenza del Made in Italy, utilizzando per la loro massima diffusione la stampa, la televisione, il cinema, le esposizioni in Italia e all’estero;

– organizzare corsi di formazione e perfezionamento;

– effettuare studi e ricerche;

– attribuire premi e borse di studio;

– redigere e diffondere pubblicazioni editoriali idonee al raggiungimento delle proprie finalità;

– cedere diritti televisivi, immagini e registrazioni audiovisive, in Italia e all’estero, delle manifestazioni da essa organizzate;

– supportare tutte quelle manifestazioni che siano ritenute opportune;

– sottoscrivere convenzioni con organismi nazionali e internazionali.

Art. 4 – Fabbisogni finanziari

L’Associazione provvede alla propria attività attraverso il sostegno:

  • dell’Agenzia – determinato in funzione delle disponibilità finanziarie promozionali annuali da destinare alla realizzazione di specifiche iniziative in favore del made in Italy;
  • di Confindustria;
  • attraverso le quote associative dei Soci effettivi, annualmente determinate dal Consiglio Direttivo e successivamente deliberate dall’Assemblea dei Soci;
  • con eventuali contributi da parte di Soci onorari o di terzi pubblici e privati:
  • con le varie fonti di finanziamento espressamente previste dalle leggi vigenti.

Art. 5 – I Soci

Sono Soci fondatori l’Agenzia e la Confindustria.

Sono Soci effettivi del Comitato Leonardo – Italian Quality Committee le persone giuridiche e fisiche che godono, nel loro settore, di una reputazione internazionale indiscutibile, sotto il triplice profilo della qualità della loro opera, della loro proiezione internazionale, della loro specchiata probità nei rapporti con i terzi. I Soci effettivi si impegnano alla corresponsione della quota associativa annuale.

Sono Soci onorari le Istituzioni Pubbliche o Private e gli altri soggetti – persone fisiche o giuridiche – del mondo delle scienze e delle arti, della cultura e dell’imprenditoria che, su proposta del Consiglio Direttivo, accettano di condividere gli scopi del Comitato Leonardo.

I Past President del Comitato Leonardo, dell’Agenzia/ICE e di Confindustria restano nel Comitato in qualità di Soci Onorari.

Art. 6 – Soci Fondatori

I Soci Fondatori hanno diritto:

  • di partecipare, tramite i loro legali rappresentanti pro tempore e con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci
  • di partecipare a tutte le iniziative indette o organizzate dall’Associazione.

I Soci Fondatori hanno l’obbligo:

  • di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni dell’Assemblea;
  • di collaborare all’attività e sostenere i lavori dell’Associazione;
  • di sostenere, in tutte le circostanze, le decisioni e le attività dell’Associazione promuovendole anche presso terzi;
  • di contribuire finanziariamente alle attività del Comitato Leonardo sostenendone le spese organizzative.

Art. 7 – Soci Effettivi e Onorari

I Soci Effettivi hanno diritto:

  • di partecipare alle Assemblee dei Soci indette dall’Associazione ove possono esercitare il diritto di voto;
  • di partecipare a tutte le manifestazioni indette o organizzate dall’Associazione;
  • di collaborare all’attività e sostenere i lavori dell’Associazione.

I Soci effettivi hanno l’obbligo:

  • di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni dell’Assemblea;
  • di versare, nei tempi e nei modi determinati dal Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale.

I Soci onorari hanno diritto:

  • di partecipare alle Assemblee dei Soci indette dall’Associazione senza diritto di voto;
  • di partecipare a tutte le manifestazioni indette o organizzate dall’Associazione;
  • di collaborare all’attività e sostenere i lavori dell’Associazione;
  • di sostenere, in tutte le circostanze, le decisioni e le attività dell’Associazione promuovendole anche presso terzi.

I Soci effettivi e onorari, fermo restando quanto previsto dall’art. 5 ultimo comma, entrano nell’Associazione su designazione del Consiglio Direttivo, successivamente ratificata dall’Assemblea dei Soci convocata in via ordinaria.

Per essere ammessi alla categoria di Socio effettivo del Comitato Leonardo è necessario che sia presentata , da parte di almeno un Socio, la candidatura al Consiglio Direttivo – mediante invio all’ufficio di Segreteria Generale del Comitato del curriculum vitae ovvero di un dossier informativo.

Art. 8 – Perdita dello status di socio

La perdita dello status di Socio Effettivo o Onorario avviene per i seguenti motivi:

  • recesso comunicato dal Socio mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, diretta al Presidente del Comitato Leonardo. Il recesso è valido per l’anno successivo se comunicato entro il 30 settembre di ciascun anno, altrimenti decorre dal secondo anno successivo.
  • deliberazione di due terzi dei membri del Consiglio Direttivo nei casi di comportamento pregiudizievole all’immagine o all’attività dell’Associazione, o nel caso di perdita dei requisiti di cui all’articolo 5, con successiva ratifica dell’Assemblea dei Soci.

La qualità di Socio effettivo si perde anche per il mancato pagamento della quota associativa annuale, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Organi

Sono organi del COMITATO LEONARDO – ITALIAN QUALITY COMMITTEE:

  • L’Assemblea dei Soci;
  • Il Presidente;
  • I Due Vice Presidenti;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Segretario Generale;
  • Il Tesoriere;
  • Il Collegio dei Revisori;
  • Il Collegio dei Probiviri.

Art. 10 – L’assemblea dei soci – Poteri dell’assemblea

L’Assemblea è costituita dai Soci effettivi, fondatori ed onorari.

E’ ammessa, in Assemblea, la partecipazione per delega dei Soci fondatori ed effettivi ad altro Socio fondatore o effettivo partecipante. Ciascun Socio fondatore e ciascun Socio effettivo non può rappresentare, in Assemblea, per delega, più di cinque Soci tra fondatori ed effettivi.

L’Assemblea dei Soci è convocata e presieduta dal Presidente – in via ordinaria almeno una volta l’anno per l’approvazione del conto economico preventivo e del rendiconto economico consuntivo – mediante posta elettronica certificata con ricevuta di ritorno, o a mezzo fax o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno dieci giorni prima del giorno della riunione.

L’avviso di convocazione deve inoltre contenere l’ordine del giorno della riunione.

L’Assemblea può essere inoltre convocata in via straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o dei Soci che hanno diritto di voto o uno dei Soci fondatori.

All’Assemblea dei Soci, riunita in sede ordinaria, compete:

  •  approvare il programma delle attività e dare le direttive operative al Consiglio Direttivo e deliberare la relativa copertura finanziaria;
  • eleggere con nomina triennale rinnovabile il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Tesoriere.
  • ratificare o rifiutare la designazione di nuovi Soci, presentata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti;
  • ratificare le radiazioni dei Soci deliberate dal Consiglio Direttivo e prendere atto degli eventuali recessi;
  • approvare il conto economico preventivo e il rendiconto economico e finanziario consuntivo annuale;
  • deliberare l’entità delle quote associative;
  • eleggere con nomina triennale rinnovabile il Collegio dei Revisori;
  • eleggere con nomina triennale rinnovabile i componenti del Collegio dei Probiviri.

All’Assemblea dei Soci, riunita in sede straordinaria, compete:

  • deliberare le modifiche allo Statuto;
  • deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione dei fondi residui.

Art. 11 – Deliberazioni dell’Assemblea

Ogni Socio fondatore ed effettivo ha diritto ad un voto.

Ogni Socio fondatore ed effettivo può essere rappresentato in assemblea da altro Socio fondatore o effettivo.

Ciascun Socio fondatore ed effettivo non può avere più di 5 deleghe.

L’Assemblea dei Soci, convocata in via ordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se è presente, anche per delega, almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione essa delibera a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L’Assemblea dei Soci, convocata in via straordinaria, delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei Soci. In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, delibera a maggioranza dei presenti.

Per le modificazioni allo Statuto è richiesta l’Assemblea dei Soci, convocata in via straordinaria, con la presenza, anche per delega, di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell’Assemblea dei Soci è il Presidente dell’Associazione.

Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario della stessa anche tra i non Soci.

Delle riunioni dell’Assemblea dei Soci si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 – Il Presidente e i due Vice Presidenti

Il Presidente è eletto per tre esercizi e, precisamente, fino ad approvazione del rendiconto economico e finanziario del terzo anno successivo alla nomina ed è rieleggibile dall’Assemblea dei Soci, che lo sceglie liberamente tra i Soci Effettivi.
Il Presidente pro tempore dell’Agenzia e il Presidente pro tempore di Confindustria sono di diritto i due Vice Presidenti. La vicepresidenza di diritto dei due Soci fondatori dura tre esercizi e, precisamente, fino ad approvazione del rendiconto economico e finanziario del terzo anno successivo alla nomina ed è riconfermata di diritto con la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente.

Il Presidente rappresenta di fronte a terzi l’Associazione nei rapporti esterni concernenti la sua attività istituzionale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci, ne redige l’ordine del giorno, adotta, in caso di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, fatta salva la ratifica di quest’ultimo.

La rappresentanza dell’Associazione in giudizio, nei rapporti di carattere economico, patrimoniale e finanziario, compete al Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, uno dei due Vicepresidenti, su delega del Presidente, rappresenta:

  • di fronte a terzi l’Associazione nei rapporti esterni concernenti la sua attività istituzionale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci, ne redige l’ordine del giorno, adotta, in caso di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, fatta salva la ratifica di quest’ultimo.
  • l’Associazione in giudizio, nei rapporti di carattere economico, patrimoniale e finanziario.

Art. 13 – Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
Il Segretario Generale risponde al Presidente ed esercita le attribuzioni che gli sono state delegate dal Consiglio Direttivo e dal Presidente. Da’ seguito alle delibere assunte dal Consiglio Direttivo, ha il compito della organizzazione degli uffici e di tutte le attività esecutive ed ha la responsabilità della gestione del personale. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli Organi Sociali.

Il Segretario Generale rimane in carica per tre esercizi e, precisamente, fino ad approvazione del rendiconto economico finanziario del terzo anno successivo alla nomina ed è rieleggibile.

Art. 14 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dall’assemblea e rimane in carica per tre esercizi e, precisamente, fino ad approvazione del rendiconto economico e finanziario del terzo anno successivo alla nomina ed è rieleggibile.
Il Tesoriere gestisce la liquidità, controlla gli impegnativi di spesa e coordina l’attività contabile del Comitato Leonardo relativa ai fondi derivanti dalle quote associative o da privati o da altre fonti.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è proposto e nominato dall’assemblea ed è composto da un minimo di undici membri: il Presidente, i rappresentanti legali dei due Soci Fondatori e l’ex Presidente che per ultimo ha rivestito la carica, e almeno sette tra i Soci effettivi.
I legali rappresentanti dei Soci fondatori possono essere rappresentati in Consiglio Direttivo da altra persona da loro stessi designata con delega.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre esercizi e, precisamente, fino ad approvazione del rendiconto economico e finanziario del terzo anno successivo alla loro nomina ed i membri possono essere riconfermati.

Nel caso in cui, per rinuncia o per altro motivo, vengano a mancare uno o più membri, si procederà per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo. Tale cooptazione sarà sottoposta, per ratifica, alla successiva Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato, via fax o telegramma o via e.mail semplice, in via ordinaria dal Presidente, con preavviso scritto di cinque giorni, almeno due volte l’anno. Il preavviso deve contenere l’ordine del giorno della riunione.

Il Consiglio Direttivo è convocato, in via straordinaria, per iniziativa del Presidente, o su richiesta della maggioranza dei membri.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti palesi, prevale quello del Presidente.

Il Consiglio Direttivo sovrintende alla gestione organizzativa delle attività dell’Associazione e all’attuazione degli indirizzi deliberati dall’Assemblea dei Soci.

Al Consiglio Direttivo compete l’amministrazione ordinaria e svolge le seguenti attività:

  1. cura l’attuazione delle delibere assembleari;
  2. definisce i fabbisogni finanziari annui, che devono essere approvati dall’assemblea;
  3. determina le quote associative da porre a carico degli associati e da sottoporre alla delibera dell’Assemblea dei Soci;
  4. predispone il Conto Economico preventivo che deve essere approvato dall’assemblea;
  5. cura l’attuazione delle delibere assembleari ed esegue le direttive operative determinate con l’approvazione del conto economico preventivo;
  6. stipula accordi con altri enti e/o Società;
  7. incarica professionisti;
  8. fissa la data dell’Assemblea ordinaria e straordinaria;
  9. predispone il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
  10. può stabilire un regolamento interno e modificarlo;
  11. designa i nuovi Soci da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea;
  12. nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale e ne stabilisce il compenso.

È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio Direttivo di intervenire mediante utilizzo di sistemi di collegamento in audio conferenza o videoconferenza.

In tal caso devono essere assicurate comunque:

  1. l’individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento
  2. la possibilità per ciascuno dei partecipanti d’intervenire, esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere, o trasmettere tutta la documentazione, nonché la con testualità dell’esame della discussione e della deliberazione;
  3. la riunione del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente ed il Segretario verbalizzante.

Art.16 – Conto di previsione – rendiconto economico e finanziario – esercizio finanziario

L’esercizio finanziario del Comitato corrisponde all’anno solare e, pertanto ha inizio il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il Conto Economico di Gestione preventivo e il Rendiconto Economico e Finanziario Consuntivo per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea.

Nella redazione del Rendiconto Economico e Finanziario Consuntivo, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, che deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci entro il mese di luglio, devono essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del codice civile.

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato.

Art. 17 – I Presidenti Onorari

Sono di diritto Presidenti Onorari coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente del Comitato Leonardo. L’ex Presidente che per ultimo ha ricoperto la carica è componente di diritto del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Il Collegio dei Revisori

Il controllo Amministrativo – contabile e finanziario della gestione dei fondi derivanti dalle quote associative o da privati o da altre fonti della Associazione è affidato al Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e due supplenti. Durano in carica tre anni e, precisamente, fino ad approvazione del rendiconto economico e finanziario del terzo anno successivo alla loro nomina e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori, proposto e nominato dall’Assemblea dei Soci, provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposita relazione sul bilancio consuntivo.

I componenti del Collegio dei Revisori possono assistere, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.

Almeno uno dei membri del Collegio dei Revisori deve possedere i requisiti professionali di cui agli artt. 2397 e segg. del Codice Civile.

Art. 19 – Il Collegio dei Probiviri

Tutte le controversie sociali tra i Soci e tra questi e l’Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi, non vietati dalla legge, e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 20 – Scioglimento dell’Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei Soci fondatori e di almeno tre quarti degli associati.

Le eventuali attività risultanti al momento dello scioglimento saranno devolute, ad altre persone giuridiche senza fini di lucro che perseguono scopi analoghi od affini a quelli fissati nell’art. 3 del presente Statuto.

Al fine di provvedere alle attività di liquidazione il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori che possono essere scelti anche tra i membri del Consiglio Direttivo uscente.

Art. 21 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai principi generali ed alle norme del Codice Civile e di altre leggi applicabili in materia.